Se si riceve una multa per un’infrazione, come un divieto di sosta, una mancata esibizione del disco orario durante la sosta, un eccesso di velocità, per la guida senza casco o cinture di sicurezza, per la guida con uso del cellulare, senza lenti o in stato di ebbrezza, molto tempo dopo che il fatto sia accaduto, si deve pagare o meno? Si può contestare e quindi fare ricorso?
Cosa dice la legge?
Secondo la legge, la multa è valida solo se notificata entro 90 giorni dall’accertamento.
Attenzione, però, questo termine va calcolato dal momento in cui è stata commessa la violazione fino a quello in cui le autorità consegnano l’atto all’ufficio postale. Ad essere importante e fondamentale è, quindi, il cosiddetto timbro di ricezione dello sportello.
Se l’ufficio postale o il postino, per qualsiasi ragione, consegnano la contravvenzione in ritardo non va preso in considerazione perchè non ne sono responsabili i vigili.
Infatti, nel caso in cui le poste si sono dilungate un po’ troppo nel consegnarvi la multa siete comunque obbligati a pagarla senza poter far ricorso per nullità o vizio di forma.
Approfittiamo, inoltre, per spiegare che chi, invece, riceve la notifica dopo 90 giorni dall’infrazione, può fare ricorso direttamente al Prefetto per il cosiddetto vizio di forma.
La pratica non ha costi e va spedita in carta semplice entro 60 giorni dalla notifica del verbale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla prefettura o al comando di polizia municipale.