Ogni volta che si chiede un consulto o un servizio, a quanto ammonta la pacella avvocato? Ecco le nuove indicazioni e gli importi da pagare.
Parcella avvocato – A quanto ammonta?
La parcella avvocato è quel documento che stima i valori/importi che i clienti devono pagare a seguito di un servizio. In linea generale tutti i criteri che sono utilizzati riguardano l’accordo iniziale tra le parti, le tariffe in vigore e quanto accaduto in termini giudiziari. Con l’introduzione della Legge Bersani n° 248 del 2006 sono state messe nero su bianco molte modifiche che riguardano proprio l’applicazione delle tariffe di un avvocato.
Sono infatti state eliminati i minimi tariffari obbligatori e resi legittimi gli accordi tra le due parti. Per questo motivo il compenso sarà calcolato in percentuale in merito al risultato ottenuto dal cliente. Basandosi sulla legge n° 27 del 2012 conversione del Decreto legislativo 1 del 2012 ci sono state delle modifiche ulteriori in merito al compenso del professionista stesso.
La legge in essere ha variato alcune forme riguardanti le tariffe calcolate e il procedimento adottato per la sua determinazione. Per questo motivo, al fine di arrivare ad un compenso equo tra professionista e cliente è necessario procedere con un documento di accordo con successivo contratto d’opera professionale.
Tutto questo elimina quindi formule differenti e ricorsi eventuali alle associazioni professionali. Ci sono altri decreti che nel tempo sono emersi con la riforma riguardante l’Ordinamento forense, con tariffe nuove da applicare sulla parcella dell’avvocato:
- Primo punto in merito la distinzione tra assistenza e consulenza. La consulenza è quanto un avvocato offre la sua professionalità a fronte di un caso specifico, mentre l’assistenza è una attività continuativa che si prolunga nel tempo senza una data precisa.
È necessario quindi – secondo la tabella del CNF – calcolare la parcella valutando se si tratti di consulenza oppure assistenza, conteggiando le ore che sono state spese per le attività richieste.
Nel caso in cui ci fosse una mediazione, la stessa sarà calcolata sempre come dichiarato in tabella ma tenendo conto del valore dichiarato in fase di istanza e attivazione. Per fare un esempio pratico:
- Se si parla di una mediazione da 1.000 euro, il professionista che conclude l’accordo avrà un compenso di 360 euro, in caso contrario 180 euro.
Il decreto ministeriale 37 del 2018 ha messo nero su bianco alcune modifiche sui parametri nel merito della liquidazione degli avvocati. Questi comprendono:
- Attività penale
- Attività arbitrale
- Assistenza a utenti con posizione processuale medesima
- Il Tar
- Mediazione e negoziazione
- Attività e c.d. via web
La Procura generale ha altresì determinato quanto segue:
- Tariffe obbligatorie abrogate
- Compenso per avvocato che dovrà essere determinato con il cliente previo accordo scritto
- Se non c’è questo documento, allora si potrà determinare tramite tariffe di cui al decreto ministeriale di cui all’art. 13 della l. 247/2012
Vige quindi la regola che tutto deve essere calcolato in maniera anticipata tra le parti, che stipuleranno un contratto scritto e determineranno la somma della parcella richiesta.