Alla base del successo del prestito con cessione del quinto ci sono diversi fattori: tra questi c’è senza dubbio la comodità per il richiedente (le rate, che non possono andare oltre il 20% dello stipendio, vengono pagate con trattenuta sulla busta paga), ma anche la convenienza per l’istituto erogante (che ha la certezza del rimborso); ci sono però alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi: cerchiamo di capire quali sono gli obblighi del datore di lavoro quando un suo dipendente richiede la cessione del quinto.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in caso di cessione del quinto di un suo dipendente
Innanzi tutto va detto che il datore di lavoro è tenuto ad accettare un contratto di cessione del quinto del suo dipendente (dal 2005 la possibilità di richiedere e ottenere questo tipo di finanziamento viene considerato come un diritto dei lavoratori e dei pensionati che rispettano i requisiti richiesti). È quindi tenuto anche a compilare e fornire il certificato di stipendio (il documento che riepiloga i dati relativi al rapporto di lavoro con il dipendente) e a firmare e restituire alla banca l’atto di benestare.
Un altro obbligo del datore di lavoro è quello di controllare il rispetto dei limiti previsti dalla legge: in altri termini si deve assicurare che la rata proposta nel contratto non sia superiore al tetto massimo rappresentato dal 20% dello stipendio netto (quindi senza considerare le eventuali componenti variabili dell’emolumento). Se il contratto prevede rate superiori il datore di lavoro può respingerlo, chiedendo all’istituto erogante di rivedere gli importi per farlo rientrare nei limiti previsti dalla legge.
Una volta che il finanziamento è stato erogato, gli obblighi del datore di lavoro sono sostanzialmente tre:
- trattenere la rata mensile sulla busta paga;
- versare il relativo importo alla banca o alla finanziaria che ha erogato il prestito con cessione del quinto;
- fare in modo di rispettare il vincolo sul TFR accantonato dal lavoratore (non possono essere concessi anticipi sul trattamento di fine rapporto maturato, perché è vincolato a garanzia del prestito).
Chiarimenti sui casi di dimissioni o decesso del dipendente e sul prestito delega
In caso di dimissioni o di licenziamento il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare la notizia all’istituto di credito, che farà i suoi calcoli e chiederà il pagamento del debito residuo attingendo al TFR (se questo non basta a pagare le somme dovute, l’unico obbligato rimane il dipendente); se il dipendente muore durante il finanziamento, il debito dovrà essere ripagato dalla compagnia di assicurazione. A differenza di quanto accade con la cessione del quinto, il datore di lavoro non è obbligato ad accettare il prestito delega che, con le dovute motivazioni, può essere rifiutato.